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Adm, da agenzia chiarimenti su gioco online non Adm

L’Agenzia Dogane e Monopoli intende fornire alcuni chiarimenti sulla normativa riguardante il Gioco online (cosi detto Gioco a Distanza), con particolare riguardo al Gioco online non Adm. Il controllo del gioco è riservato allo Stato, che lo esercita, a partire dal 2000, tramite l’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato prima e poi l’Agenzia Dogane e Monopoli. La materia del gioco a distanza con una posta iniziale o vincite in denaro ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 496/1948, rientra tra quelle su cui vi è una riserva dello Stato che ne consente l’esercizio esclusivamente ai soggetti in possesso di apposita concessione, rilasciata in esito a una gara ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della disciplina comunitaria.

Nel sistema concessorio operatori privati (concessionari) sono tenuti a garantire lo svolgimento del gioco secondo parametri individuati dal legislatore e sotto il controllo e la vigilanza dell’Agenzia. Il settore del gioco on line, ossia quello venduto attraverso internet o altri canali telematici, è individuato e regolato dall’articolo 24, della legge n. 88 del 2009 (comunitaria 2008); in particolare, i commi da 12 a 26 recano a disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi.

Le società che operano in regime concessorio dovranno certificare all’Agenzia una solidità sul piano economico, garantendo l’attività con idonea garanzia a copertura degli obblighi assunti per il corretto svolgimento dei compiti derivanti dalla concessione e a tutela degli obblighi assunti verso i giocatori, certificare l’assenza di impedimenti di natura penale a carico dei propri rappresentanti legali, amministratori e soci, oltre al rispetto di tutta una serie di regole tecniche e certificazioni cui sono sottoposti i giochi commercializzati.

In caso di conflitti di interessi tra giocatore e la società che gestisce il gioco in regime concessorio, il giocatore italiano potrà facilmente presentare reclami a tutela dei propri diritti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che detiene il rapporto con le società concessionarie, o adire la Giustizia ordinaria. La gestione di piattaforme di giochi on line in mancanza di concessione integra il reato di esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa, disciplinata ai sensi dell’art. 4 legge n. 401/1989.

L’art. 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 impone il divieto di organizzare, esercitare e raccogliere a distanza qualsiasi gioco istituito e disciplinato dall’Agenzia, senza la prescritta concessione. Negare la sostanziale differenza tra giocare nella legalità o giocare nella illegalità vuol dire vanificare gli sforzi fatti dallo Stato italiano a tutela del “Gioco pubblico” che hanno portato il nostro Paese ad essere leader in Europa nel settore delle attività ludiche con vincite in denaro sia dal punto di vista amministrativo/regolatorio che sul piano tecnico/gestionale.