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Picchiare la figlia che non fa i compiti è reato

Ricorrere alla violenza fisica e morale perché la figlia non fa i compiti è un reato non è una condotta riconducibile ai mezzi di correzione. Queste in sintesi le conclusioni della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13067/2021 che ha respinto il ricorso di un padre, condannato per il reato di lesioni e maltrattamenti ai danni della figlia minore risultanti dalla cartella clinica del Pronto Soccorso, da cui sono emersi traumi agli arti superiori, inferiori e al volto guaribili in 21 giorni.

La vicenda processuale, come ricorda studiocataldi.it, ha inizio nello specifico quando il giudice di secondo grado conferma la sentenza di primo per quanto riguarda la responsabilità dell'imputato in merito al reato per maltrattamenti e lesioni (prognosi di 21 giorni) ai danni della figlia minore, rideterminando la pena in due anni e tre mesi di reclusione.

L'imputato ricorre quindi in Cassazione contestando il reato di lesioni, perché non affrontato dalla sentenza e perché la condotta non è stata provata, non potendo la decisione fondarsi sulle sole dichiarazioni delle persone offese, tra l'altro smentite dai testimoni.

Il padre contesta la mancata riqualificazione della condotta nel reato di abuso dei mezzi di correzione, visto che le lesioni sarebbero state cagionate alla figlia, comunque in forma episodica, perché non svolgeva i compiti i casa.

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Inoltre l'imputato fa riferimento all'erronea valutazione della gravità della sua condotta: rivendica tra l'altro di essere incensurato e evidenzia quella che, a suo giudizio, è la errata applicazione della pena relativamente al reato di lesioni. Rileva infine come la Corte non si sia soffermata adeguatamente nel valutare la effettiva gravità del reato ai fini della determinazione della pena.

La Corte di Cassazione però smonta uno a uno le doglianze del ricorrente dichiarando il ricorso inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile perché le lesioni della ragazza sono state provate dal referto e dalla cartella clinica del Pronto Soccorso che ha attestato "trauma con ecchimosi all'arto superiore sinistro, trauma agli arti inferiori e trauma al volto" proprio nel periodo in cui la madre della bambina era assente da casa e aveva affidato i figli alle cure dell'imputato. Non è vero quindi che la decisione della Corte di Appello si è fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della madre della minore. Irrilevanti inoltre le testimonianze dalle quali emergerebbe l'innocenza dell'imputato, perché insufficienti a scalfire il quadro probatorio complessivo.

Inammissibile anche il secondo motivo di ricorso perché privo di specificità. Le lesioni si inseriscono in un contesto di maltrattamenti anche perché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sono episodiche. Come precisato del resto e più volte "in presenza di maltrattamenti, ossia di una pluralità di atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze, la coscienza e volontà di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, non è esclusa dall'intenzione dell'agente di agire per finalità educative e correttive. La intenzione soggettiva dell'agente non è, infatti, idonea, a far rientrare nel meno grave delitto di cui all'art. 571 c.p., ciò che ne è oggettivamente escluso poiché i trattamenti lesivi dell'incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore - quali quelli ricostruiti dalla Corte territoriale - non sono sussumibili tra i mezzi di correzione, tali essendo, per loro natura, solo quelli a ciò deputati."

Inammissibile infine e manifestamente infondato il terzo motivo del ricorso visto che l'imputato è stato assolto per il reato di maltrattamenti nei confronti della ex compagna, ma non della figlia minore. La determinazione della pena, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione di aggravanti e attenuanti, rientra nei poteri discrezionali del giudice, cheè tenuto a motivare nel dettaglio la sua decisione solo se la pena supera di molto la media di quella edittale. Il tutto senza trascurare che il giudice ha stigmatizzato la condotta particolarmente grave dell'imputato. La mancata concessione delle attenuanti generiche inoltre è motivata con una decisione esente da vizi d'illogicità e quindi insindacabile in sede di legittimità.